Anche questa volta, grazie al Consiglio di Stato è arrivata una nuova ed ulteriore conferma, che fa ben sperare per una definitiva e più chiara risoluzione in merito all’installazione di pergole con vetrate scorrevoli come rifinitura perimetrale.
Come riportato nella sentenza N° 06979/2019: ” Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR 6/6/2001, n. 380 e 15 della L.R. 6/6/2008, n. 16 (applicabile ratione temporis), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.”
L’opera principale non è, come oramai ribadito in più occasioni, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.
La conseguenza è che l’intelaiatura si qualifica come un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”. Anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.
Infatti la copertura e le chiusure perimetrali che vengano installate intorno alla pergola non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli stessi.
Così, in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotatesi per la creazione di nuovo volume o superficie.