La pubblicazione dell Sentenza di Stato n. 4177-2018 del 17 maggio 2018, porta delle importanti novità sulla libera installazione anche delle pergole bioclimatiche con la copertura a lamelle orientabili. La Sentenza equipara le pergole bioclimatiche alle tende a pergola, ovvere le pergole con copertura in pvc impacchetabile, e le intende come elementi di arredo urbano destinate ad un miglioramento della fruizione dello spazio in cui sono installate.
Come riportato nel testo della Sentenza ai punti 4.2 e 4.3
Un’importante svolta è arrivata per tutti coloro che vorrebbero installare una pergotenda o pergola nello spazio esterno della propria abitazione o del proprio esercizio commerciale. Infatti da aprile 2018 entra in vigore il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia, contenente il Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività libera.
È proprio così, un Glossario che definisce per tutto il territorio italiano quali sono le opere edilizie di libera installazione e quali no.
Nel 2017 un’importante Sentenza del Consiglio di Stato n. 306/17 stabiliva che per le pergotende con copertura amovibile e con chiusure laterali e frontali sempre amovibili non era necessario chiedere autorizzazione agli uffici tecnici dei propri comuni, in quanto si tratta di strutture di libera installazione intese come arredamento del proprio spazio esterno.
La pubblicazione del Glossario chiarisce qualsiasi dubbio: le pergotende e le pergole bioclimatiche sono strutture di libera installazione. Non sarà più necessario chiedere permessi agli uffici tecnici dei comuni, ed un precedente veto imposto dalle amministrazioni può essere considerato non più attendibile.
Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.