Niente più permessi per le vetrate panoramiche

Vetrate panoramiche amovibili e trasparenti in edilizia libera grazie all’Art. 33 quater

Con una modifica all’articolo 6 del Tu dell’Edilizia (Dpr 380 del 2001), viene aggiunta una nuova voce all’elenco degli interventi di edilizia libera, ossia eseguibili senza alcun titolo abilitativo. La nuova voce riguarda le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, conosciute anche con l’acronimo Vepa.

I requisiti per costruire le Vepa in edilizia libera

Per essere ricomprese tra gli interventi di edilizia libera, tali vetrate devono rispondere a più requisiti.

Il primo tra questi è che la vetrata in questione sia, appunto, amovibile, cioè che si possa rimuovere o spostare. In questo modo, si rispetta il criterio per cui la nuova installazione non deve aumentare la volumetria della casa, dell’ufficio, o in generale della proprietà dove viene installata, come farebbero invece una parete o una veranda fissa.

In particolare, il decreto dice che le vetrate non devono andare a creare “spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo”, e che non bisogna generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.

In aggiunta le Vepa devono fornire protezione dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche dell’immobile in cui sono inserite, ridurre la dispersione termica ed essere almeno parzialmente impermeabili alle infiltrazioni di acqua piovana. E ancora, nello spazio coperto dalla vetrata deve esserci una microareazione sufficiente a consentire “la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici”, come specifica il decreto.

Infine, tali vetrate dovranno essere anche “panoramiche”. Ciò significa che l’impatto visivo, per chi osserva dall’esterno dell’edificio, deve essere minimo. Per citare ancora una volta il decreto, le installazioni dovranno avere delle “caratteristiche tecnico-costruttive” e un “profilo estetico” che permettano di “ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente” della nuova costruzione oltre ad assicurarsi di “non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

Eccezioni all’edilizia libera

Normalmente, il balcone è una superficie “accessoria”, cioè uno spazio di servizio, non abitabile, come lo sono anche una cantina, un sottotetto o un’autorimessa. Se l’installazione della vetrata, però, lo trasforma in una superficie “utile” (cioè una zona abitabile), allora non è il tipo di lavoro incluso nella riforma del decreto Aiuti bis, e dovrà comunque venire autorizzato prima di essere eseguito.

Detto ciò, al fine di chiarire un ulteriore punto sulle vetrate panoramiche, ci teniamo a precisare che l’installazione di queste vetrate, nonostante sia appena rientrata tra interventi da poter eseguire in edilizia libera, attualmente non è ancora tra gli interventi agevolabili in Ecobonus.

Come ribadito anche da Assvepa (Associazione Italiana Vetrate Panoramiche Amovibili) nonostante abbiano ottenuto da esperti e professionisti certificatori abilitati, il calcolo, la quantificazione, la verifica e l’asseverazione dei valori del “risparmio energetico” delle Vepa, gli organi competenti non si sono ancora pronunciati sulla possibilità che questo prodotto ottenga le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Concludiamo questa nostra panoramica sulla nuova modifica dell’Art. 6 del Tu dell’Edilizia con la speranza di aver trasmesso informazioni efficaci che siano riuscite ad eliminare tutti i dubbi sull’argomento. In caso non fosse cosi e avessi bisogno di maggiori informazioni, siamo sempre a tua disposizione cliccando qui o scrivendo all’indirizzo email: stefanoabbate@stefanoabbate.it