
Secondo il CdS, la Pergotenda con pannelli di vetro richiudibili ricade in edilizia libera!
Anche se rimane ‘costantemente chiusa’ l’opera principale non è l’intelaiatura ma la tenda
Una nuova sfida vinta per le pergole e la loro battaglia per la libera installazione.
Una nuova conclusione espressa proprio dal Consiglio di stato con Sentenza 6979/2019 in cui si afferma che:
“Una struttura con
tenda retraibile, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli
di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto, ricade nella definizione di
‘pergotenda’ e, come tale, non richiede alcun titolo abilitativo.”
Pergotenda e titolo abilitativo: Case History
Partendo dall’inizio: la controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza con cui il Tar Lazio aveva confermato la demolizione della pergotenda retraibile di 9 metri, realizzata in assenza di titolo abilitativo, che rendeva abitabile un terrazzo arredato con tavoli e sedie da giardino e in cui erano stati installati due climatizzatori.
I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto l’appello in quanto, “dall’impugnata ordinanza di demolizione e dalla documentazione depositata in giudizio con i relativi allegati fotografici”, l’appellante aveva installato, secondo la stessa definizione della PA, una “pergotenda”.
Un’opera che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione.
Come fa notare il CdS la conclusione tratta, trova riscontro anche nel Glossario Unico (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera.

La struttura è un accessorio
Una struttura leggera finalizzata a sostenere pannelli retrattili in materiale plastico non ha bisogno di alcun permesso per costruire in quanto “l’opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici avversi, con finalità di migliorare la fruizione dello spazio esterno”.
Continuando nella lettura della sentenza si appura come: “Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio”.
Infine, i giudici sottolineano che “la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio atto alla creazione di nuova superficie”.

Pannelli in vetro si ma attenzione ai condizionatori
I Giudici, però, pongono l’accento sulla presenza dei condizionatori che, in termini di delimitazione della nozione di pergotenda, risultano incompatibili.
In linea generale, il CdS ha precisato che gli stessi apparecchi, ove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda.
Ancora una volta, la legislatura cerca di portare chiarezza e semplicità di esecuzione nei temi della libera edilizia. Questo perchè ha percepito la sempre più crescente richiesta delle masse di voler vivere gli spazi di loro proprietà, ricorrendo a strutture che per nulla incidono su ambienti ed edifici presistenti.